Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è intesa a introdurre un nuovo meccanismo per il finanziamento, da parte dei contribuenti, delle associazioni dei consumatori.
      La normativa vigente, a livello regionale, statale e comunitario, prevede diverse forme di finanziamento pubblico, destinate a sostenere specifiche iniziative, progetti e attività delle associazioni dei consumatori.
      Si tratta di strumenti sicuramente apprezzabili che, tuttavia, beneficiano, in via occasionale, solo specifici segmenti dell'attività delle medesime associazioni.
      Manca, invece, nel nostro ordinamento un meccanismo generale e stabile di finanziamento che consenta alle associazioni dei consumatori di perseguire adeguatamente le proprie finalità, garantendo anche la copertura delle spese di funzionamento.
      La maggior parte delle associazioni dei consumatori ha carattere indipendente, è senza fini di lucro e non riceve alcun contributo per le spese ordinarie di funzionamento, fatta eccezione per le quote annuali versate dagli iscritti e per eventuali lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali.
      Queste risorse risultano palesemente inadeguate a fronte delle numerose e crescenti attività di promozione e di tutela degli interessi collettivi e generali perseguite dalle associazioni.
      L'importanza dell'associazionismo tra i consumatori è ormai riconosciuta dalla normativa europea, nazionale e regionale.
      L'articolo 153 del Trattato istituivo della Comunità europea stabilisce che la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e

 

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all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
      In attuazione di tale previsione sono state adottate numerose misure di diritto derivato che riconoscono più specificamente il ruolo delle associazioni dei consumatori; da ultimo, con la decisione 2003/709/CE della Commissione, del 9 ottobre 2003, è stata disposta l'istituzione di un Gruppo consultivo europeo dei consumatori che sostituisce il precedente Comitato dei consumatori, al fine di ampliare e rendere più efficace e trasparente la consultazione delle associazioni rappresentative dei consumatori.
      A livello nazionale, in sede di recepimento della normativa europea, la legge n. 281 del 1998, nel quadro della promozione e della tutela degli interessi dei consumatori, attribuisce grande rilievo all'associazionismo, prevedendo la istituzione dell'apposito elenco e la costituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
      Analoghi provvedimenti sono stati adottati a livello regionale. A titolo di esempio, si può citare la legge regionale della Toscana 12 gennaio 2000, n. 1, recante norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti.
      A parte il quadro normativo richiamato, l'importanza dell'attività delle associazioni dei consumatori è emersa nei fatti, con grande evidenza, negli ultimi anni.
      Le vicende connesse agli scandali finanziari che hanno più direttamente riguardato i cittadini italiani, quali, tra gli altri, il caso delle obbligazioni Cirio, dei titoli di Stato argentini, all'aumento ingiustificato dei prezzi al consumo conseguente alla introduzione dell'euro e delle tariffe per responsabilità civile auto, hanno dimostrato quanto sia fondamentale il ruolo delle associazioni ai fini della educazione e dell'informazione dei consumatori, nonché della effettività della rappresentanza e tutela dei loro interessi.
      Queste stesse vicende hanno, inoltre, confermato che le associazioni dei consumatori possono contribuire in misura essenziale al miglioramento della trasparenza e della correttezza dei comportamenti di tutti gli operatori economici e fornire, sotto molti aspetti, insostituibili elementi di informazione e valutazione agli organi decisionali.
      A questo generale riconoscimento della rilevanza generale del ruolo delle associazioni dei consumatori sembra dover conseguire la previsione di adeguate forme di finanziamento pubblico. Tenuto conto della natura associativa delle stesse, appare opportuno prevedere strumenti che consentano una correlazione diretta e trasparente tra le scelte del singolo contribuente e ciascuna delle associazioni rappresentative.
      Per queste ragioni, la presente proposta di legge ripropone, con gli opportuni adattamenti, il meccanismo della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai fini del finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
      In particolare, l'articolo 1 consente a ciascun contribuente di destinare annualmente una quota dell'otto per mille dell'IRPEF al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, indicando l'associazione da finanziare, tra quelle proposte nel modello di dichiarazione dei redditi.
      In base all'articolo 2, sono ammesse alla ripartizione annuale delle risorse derivanti dalla destinazione dell'otto per mille, le associazioni nazionali dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge n. 281 del 1998.
      Si è inteso, tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di finanziarie le associazioni effettivamente indipendenti, escludere dal meccanismo di finanziamento proposto quelle associazioni che ricevano, in via diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione.
      La previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 2 è formulata in termini volutamente ampi al fine di disincentivare, nel momento in cui si introduce un meccanismo di finanziamento stabile, ogni potenziale conflitto di interesse tra le associazioni dei consumatori e quei soggetti economici la cui
 

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attività è suscettibile di incidere sugli interessi dei consumatori stessi.
      L'articolo 3 disciplina le modalità di determinazione e ripartizione del fondo costituito dall'ammontare complessivo delle destinazioni dell'otto per mille a favore delle associazioni dei consumatori.
      In conformità con i princìpi ispiratori della presente proposta di legge si è individuato quale criterio per la ripartizione la scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi attraverso la designazione dell'associazione beneficiaria.
      Gli articoli 4 e 5 dettano, infine, disposizioni finalizzate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.
 

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